Illustre signor Presidente della Repubblica
so bene che le possibilità che lei non firmi la legge sulla buona scuola sono poche. E tuttavia, in un momento grave per le sorti della democrazia e della libertà, sento il dovere di rivolgermi a Lei, quale massimo garante della Costituzione, per dare un contributo di conoscenza sul problema complesso e per richiamare la Sua vigile attenzione sulla opportunità, prima di promulgare la legge, di chiedere, in base all’art 74 della Costituzione, con messaggio motivato alle Camere, una nuova deliberazione che sia conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione repubblicana.
so bene che le possibilità che lei non firmi la legge sulla buona scuola sono poche. E tuttavia, in un momento grave per le sorti della democrazia e della libertà, sento il dovere di rivolgermi a Lei, quale massimo garante della Costituzione, per dare un contributo di conoscenza sul problema complesso e per richiamare la Sua vigile attenzione sulla opportunità, prima di promulgare la legge, di chiedere, in base all’art 74 della Costituzione, con messaggio motivato alle Camere, una nuova deliberazione che sia conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione repubblicana.
1. La democrazia è un sistema di regole stabilite inderogabilmente dalla
Costituzione , ex art 1, e vincolanti per Parlamento e Governo. Ebbene
queste regole non sembrano essere state osservate al Senato con il voto
di fiducia sulla legge. Infatti la fissazione di “linee guida per
valutare il premio dei docenti”, che poi avrà incidenza sulla carriera
dei docenti, premiati e non, è prevista, nella legge approvata al Senato
con la fiducia, entro il 2018, con una delega generica al Governo su
una materia fondamentale. Ciò va contro l’articolo 76 della Costituzione,
per il quale “l’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”,
principi e oggetti che mancano del tutto nella legge de quo agitur.
Inoltre l’art 72 della Cost prevede che “la procedura normale di esame e
di approvazione diretta da parte della Canera è sempre adottata per
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa”.
2. Dopo oltre 15 anni di assenza di regole
su reclutamento e utilizzo del precariato istituzionalizzato con la l.
143/2004 e con la l. 128/2013, la Corte di Giustizia Europea con
sentenza 26 novembre 2014, ha condannato l’Italia per violazione della
Direttiva 1999/70/CE, avendo costretto al precariato 400 mila docenti
benemeriti privati del diritto al lavoro e alla dignità. Situazione non
eliminata dalla legge sulla scuola. La precarietà e gli stipendi
inadeguati di docenti precari e di ruolo violano l’art 36 della
Costituzione secondo cui “il lavoratore – tra cui l’ insegnante- ha
diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità
del lavoro svolto e comunque tale da garantire una vita libera e
dignitosa”. E 600 euro al mese per i precari e 1800 euro per i docenti
di ruolo dopo 30 anni non sono tali da garantire una vita libera e
dignitosa.
Il mancato rispetto della sentenza della corte di Giustizia da parte del Governo viola: 1) l’art 10 della Costituzione secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", tra le quali rientra la direttiva 1999/70/CE , nonché 2) l’art 117 della Costituzione secondo cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, tali essendo anche quelli derivanti dalla Sentenza della Corte di Giustizia europea relativa alla stabilizzazione dei precari.
Il mancato rispetto della sentenza della corte di Giustizia da parte del Governo viola: 1) l’art 10 della Costituzione secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", tra le quali rientra la direttiva 1999/70/CE , nonché 2) l’art 117 della Costituzione secondo cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, tali essendo anche quelli derivanti dalla Sentenza della Corte di Giustizia europea relativa alla stabilizzazione dei precari.
3. Nella legge i poteri di gestione della
scuola, prima affidati al solo dirigente scolastico, sono stati poi
affidati a un organo collegiale. A scegliere gli insegnanti più
meritevoli, sarà un “Comitato di sette membri, tra cui il preside, tre
docenti insediati dal Consiglio di Istituto e per metà dal collegio dei
docenti, un membro esterno, un genitore e uno studente, che
individueranno i migliori e più impegnati tra i docenti da valutare” .
Tutto ciò con conseguenze inaccettabili sulla armonia tra i docenti e
sulla imparzialità nella gestione della scuola.
Questa norma si pone in contrasto con la Costituzione. Infatti i criteri di valutazione del merito dei docenti vanno stabiliti per legge e non attribuiti a scelte discrezionali di presidi, dirigenti scolastici o comitati di cui fanno parte membri esterni, genitori e studenti, che non sono né ben informati sul rendimento né imparziali. Infatti l’art 97 stabilisce che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Ma viene violato anche l’art. 33 della Costituzione sulla libertà di insegnamento: un docente che dovrà essere giudicato da un comitato di cui faranno parte anche i genitori degli studenti, un rappresentante degli stessi studenti e un membro esterno, non sarà più libero, ma sarà condizionato da interferenza di soggetti non imparziali.
Questa norma si pone in contrasto con la Costituzione. Infatti i criteri di valutazione del merito dei docenti vanno stabiliti per legge e non attribuiti a scelte discrezionali di presidi, dirigenti scolastici o comitati di cui fanno parte membri esterni, genitori e studenti, che non sono né ben informati sul rendimento né imparziali. Infatti l’art 97 stabilisce che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Ma viene violato anche l’art. 33 della Costituzione sulla libertà di insegnamento: un docente che dovrà essere giudicato da un comitato di cui faranno parte anche i genitori degli studenti, un rappresentante degli stessi studenti e un membro esterno, non sarà più libero, ma sarà condizionato da interferenza di soggetti non imparziali.
4. Un aspetto centrale del ddl sulla “Buona
Scuola” riguarda il corretto finanziamento delle scuole private, cd
paritarie , e statali. Primo punto La riforma prevede (art 17) per i
contribuenti italiani la possibilità di donare il 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alle scuole statali o
alle scuole private. Il punto in questione ha portato plurime novità
negative e ciò per l’aumento dei beneficiari privati idonei ad ottenere
le donazioni. Passati da 50.000 a quasi 96.000. Questo metodo di
distribuzione di risorse pubbliche premia le scuole pubbliche o private
che hanno non solo più sostenitori, ma anche sostenitori più abbienti
rispetto a scuole dislocate in zone povere, andando così ad accentuare
diseguaglianze già esistenti tra le scuole. Ad esempio, riceverà un
maggior finanziamento la scuola che si trova ai Parioli a Roma, rispetto
alle scuole che si trovano a Centocelle, al Tiburtino a al Prenestino,
per non parlare degli istituti scolastici di paesini poveri le cui
scuole avrebbero un beneficio ancora minore.
5. Appare evidente che con l’art 17 della
legge si viola 1) l’art 3 primo comma della Cosituzione che afferma eguaglianza
sociale dei cittadini: ci sarebbero cittadini e studenti di zone
benestanti, avvantaggiati dal 5 per mille, rispetto a genitori e
studenti, che frequentano scuole di zone con cittadini con redditi
minimi o privi di reddito, che del 5 per mille non fruiranno; 2) l’art 3 secondo comma della Costituzione, perché la Repubblica, sottraendo una parte delle
imposte alla scuola pubblica, viene meno, per mancanza di risorse, al
dovere di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana”, specie dei più poveri. Questi infatti
non fruirebbero della donazione del 5 per mille a differenza dei più
abbienti, e del diritto dovere dello Stato di istituire scuole statali
per tutti gli ordini e gradi ex art 33 3) l’art 34 della Costituzione
sulla gratuità della scuola pubblica dell’obbligo.
6. Articolo 18 il cosiddetto School bonus prevede benefici fiscali per chi versa denaro alle scuole .
La norma contrasta con almeno tre articoli della Costituzione. Anzitutto con l’art 53 perché i più ricchi godranno di benefici fiscali previsti a favore di coloro che in cambio di “erogazioni liberali in favore di istituzioni scolastiche” anche private. Invero l’art 53 della Costituzione, perevede che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche – tra cui quelle per la scuola pubblica- in ragione della loro capacità contributiva”; i più abbienti fruiscono di benefici fiscali a scapito della scuola pubblica. Se tali fruitori pagassero le somme dovute a titolo di imposta, lo Stato potrebbe dare attuazione all’articolo 33 della Costituzione, secondo cui “la Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. La norma viola anche il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ex art 3, esistendo lavoratori che vivono in zone o paesi ove queste erogazioni liberali – che tali non sono- non si verificano. Con l’ulteriore paradosso che se i cittadini benestanti pagano al fisco interamente le somme dovute, le scuole pubbliche non fruiscono di “strutture, manutenzione e potenziamento“, di cui godono i paesi e le zone in cui vivono evasori fiscali.
La norma contrasta con almeno tre articoli della Costituzione. Anzitutto con l’art 53 perché i più ricchi godranno di benefici fiscali previsti a favore di coloro che in cambio di “erogazioni liberali in favore di istituzioni scolastiche” anche private. Invero l’art 53 della Costituzione, perevede che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche – tra cui quelle per la scuola pubblica- in ragione della loro capacità contributiva”; i più abbienti fruiscono di benefici fiscali a scapito della scuola pubblica. Se tali fruitori pagassero le somme dovute a titolo di imposta, lo Stato potrebbe dare attuazione all’articolo 33 della Costituzione, secondo cui “la Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. La norma viola anche il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ex art 3, esistendo lavoratori che vivono in zone o paesi ove queste erogazioni liberali – che tali non sono- non si verificano. Con l’ulteriore paradosso che se i cittadini benestanti pagano al fisco interamente le somme dovute, le scuole pubbliche non fruiscono di “strutture, manutenzione e potenziamento“, di cui godono i paesi e le zone in cui vivono evasori fiscali.
7. Articolo 19 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)
Ultima modifica in materia di agevolazioni fiscali consiste nelle detrazioni IRPEF, in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli in scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole sopra indicate. La disposizione de quo riguarda di fatto solo le spese sostenute per la frequenza di scuole private e prevede una detrazione dall’IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole sopra indicate.
In tal caso vi è il finanziamento delle scuole private grazie alle somme versate dai contribuenti soggetti all’IRPEF, con una evidente violazione dell’art 33 terzo comma della Costituzione secondo cui “enti e privati hanno i diritto di istituire scuole e istituiti di educazione senza oneri per lo Stato”, mentre in questo caso gli oneri per lo Stato sono rappresentati dalle detrazioni IRPEF che vanno a favore della scuola privata per le quali non si applica l’art 34 della Costituzione, essendo esse scuole non gratuite. E sarebbe violato anche l’art 53 della Costituzione sul principio che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in proporzione della loto capacità contributiva.
Ultima modifica in materia di agevolazioni fiscali consiste nelle detrazioni IRPEF, in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli in scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole sopra indicate. La disposizione de quo riguarda di fatto solo le spese sostenute per la frequenza di scuole private e prevede una detrazione dall’IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole sopra indicate.
In tal caso vi è il finanziamento delle scuole private grazie alle somme versate dai contribuenti soggetti all’IRPEF, con una evidente violazione dell’art 33 terzo comma della Costituzione secondo cui “enti e privati hanno i diritto di istituire scuole e istituiti di educazione senza oneri per lo Stato”, mentre in questo caso gli oneri per lo Stato sono rappresentati dalle detrazioni IRPEF che vanno a favore della scuola privata per le quali non si applica l’art 34 della Costituzione, essendo esse scuole non gratuite. E sarebbe violato anche l’art 53 della Costituzione sul principio che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in proporzione della loto capacità contributiva.
8. Per contro, nessun beneficio va alle
scuole pubbliche e alle famiglie non abbienti dall’art 19. In realtà i
senza reddito o quelli con reddito minimo hanno comunque il
diritto-dovere di inviare i figli a scuola pubblica che è gratuita, in
base all’art 34 della Costituzione che stabilisce “l’istruzione
inferiore, impartita per almento otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
Le sole scuole che fruiranno del finanziamanto sono le scuole private.
Che non sono gratuite.
La norma (art 19) comporta come conseguenza che ingenti risorse pubbliche sono sottratte alla scuola pubblica, sicché la Repubblica, ancora una volta, non adempie, per mancanza di fondi, al dovere di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e privato che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica economica e sociale del Paese”.
La norma (art 19) comporta come conseguenza che ingenti risorse pubbliche sono sottratte alla scuola pubblica, sicché la Repubblica, ancora una volta, non adempie, per mancanza di fondi, al dovere di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e privato che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica economica e sociale del Paese”.
9. Individuate le principali novità
introdotte in materia di agevolazioni fiscali dala legge non ci resta
che analizzare la scelta politica portata avanti dal governo: le
presunte agevolazioni mostrano la volontà di riformare sensibilmente il
modello di scuola italiano, non solo da un punto di vista strutturale,
ma soprattutto da un punto di vista culturale, sociale ed economico. E’
evidente la spinta sempre più netta verso un sistema di finanziamento
pubblico della scuola privata e un finaziamento privato della scuola
pubblica, in netta contrapposizione con l’idea di istruzione pubblica,
di qualità e accessibile a tutti così come previsto dalla Costituzione
agli articoli 3 , 9, 33 e 34. Nel nostro caso sarebbe violato l’art 9
della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scinetifica e tecnica, pochè la destinazione del
risorse alla scuola priva non lo consentono.
10. Il nostro appello ad agire ai sindacati
confederali è caduto nel vuoto: una sterile e inutile critica è
l’ultimo atto di una sostanziale inerzia di fronte alla legge. Si può
pensare di difendere la scuola pubblica con discorsi moralistici come
“la legge non risolve il problema del precariato, mortifica la
partecipazione e la collegialità, non rispetta la libertà di
insegnamento, propone una idea distorta di valutazione e di merito”?
Mentre nessuna iniziativa decisiva contro la legge vi è stata da parte
dei sindacati? Le parole sono e restano vacui suoni, e la strada per la
perdizione è stata sempre accompagnata a finte proclamazioni di
devozione a un ideale: la libertà e l’eguaglianza dei diritti sociali
non si attuano con quello che si dice, ma con l’applicazione e
l’azione, mancate nel momento più grave dell’attacco alla Costituzione,
il cui nome e le cui violazioni non compaiono nel manifesto dei
sindacati.
Queste osservazioni affido alla Sua attenzione, signor Presidente, segnalando i molteplici profili di incostituzionalità della legge nella speranza che Ella, in base agli artt 54 e 74 della Costituzione, possa chiedere alle Camere una nuova deliberazione sul disegno di legge sulla Buona Scuola.
Con i sensi della più alta considerazione
Queste osservazioni affido alla Sua attenzione, signor Presidente, segnalando i molteplici profili di incostituzionalità della legge nella speranza che Ella, in base agli artt 54 e 74 della Costituzione, possa chiedere alle Camere una nuova deliberazione sul disegno di legge sulla Buona Scuola.
Con i sensi della più alta considerazione
Ferdinando Imposimato